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quello che proponiamo è un articolo tratto dal sito www.cecchinicuore.org in merito alla legge riguardante l'utilizzo dei defibrillatori automatici.
Ad oggi c'è poca chiarezza in merito alla legge che disciplina l'utilizzo di tale strumento. Quello che tenteremo di fare è dare alcuni "spunti di riflessione" in merito al problema, in modo da consentire a tutti di trarre le proprie considerazioni.
Qualche articolo di Legge, tanto per sgombrare il campo dai dubbi.
Oggi, il defibrillatore semi automatico diagnostica correttamente l'arresto cardiaco ed eroga la scarica elettrica solo se riconosce la fibrillazione ventricolare; altrimenti, non si carica nemmeno.
Per il giurista è chiaro che l'atto medico (la diagnosi di fibrillazione ventricolare) non promana dall'operatore (vigile urbano, poliziotto di Stato, carabiniere, vigile del fuoco o un comune cittadino in possesso di defibrillatore,
ma proviene dal defibrillatore stesso, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'operatore medesimo. tanto più che, come si è detto, il defibrillatore non si carica nemmeno e, quindi, non emette la scarica elettrica se non diagnostica autonomamente la fibrillazione ventricolare (FV).
Su tale presupposto il Presidente del Tribunale di Bolzano, dott. Carlo Bruccoleri, nel suo parere pubblicato sul "Mensile italiano di soccorso" del gennaio 2000, ha sostenuto che :
“l'abusivo esercizio della professione sanitaria non sussiste, nel caso di impiego del defibrillatore semi automatico, poiché manca qualsiasi diagnosi di fibrillazione ventricolare da parte dell'operatore, per essere stata fatta, tale diagnosi, dal defibrillatore stesso, automaticamente e senza alcuna discrezionalità di giudizio da parte dell'operatore”.
L'art. 593, secondo comma, del codice penale, punisce penalmente chiunque
"trovando un corpo umano, che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediate avviso all' Autorità".
L’art. 51 primo comma del Codice Penale recita che:
"L' esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica (nella specie, l'art, 593 codice penale, poco sopra citato) .... esclude la punibilità del reato di esercizio arbitrario della professione medica da parte di chi usi il defibrillatore,
e l'art. 54 codice penale sancisce che:
"Non è punibile chi ha commesso il fatto (esercizio arbitrario della professione medica, nella specie) per esservi stato costretto dalla necessita di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo"
Si può concludere che data la pratica impossibilità di assicurare il soccorso, con ambulanza, nei fatidici dieci minuti iniziali, l'uso dei defibrillatore sarebbe, in ogni caso, un atto necessitato, per evitare una morte, quindi, tale da escludere il reato
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