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Statuto
STATUTO STORICO DELLA VENERATA ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CALCI. 

 

CAPO 1_ ORIGINE, CARATTERI E FINI DELLA ISTITUZIONE:

ART.1 
La Venerabile arciconfraternita della misericordia di Calci ha origine dal 1900. E' sodalizio di religione e di assistenza, retto dal presente Statuto e dalle leggi canoniche e civili. Venera come suo speciale Patrono S. Antonio da Padova
ART.2
La Confraternita ha la propria sede morale e legale in Calci nei locali di sua proprietà ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione.
Per le Sacre Funzioni, la Confraternita attualmente ufficia nella Chiesa della Propositura di Calci.
ART.3
Lo stemma dell'Arciconfraternita è la croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F. M. partito con lo stemma del comune di Calci sormontato dalla corona reale e recante il motto: "Multis prodesse nemini obesse".
ART.4
L'assisa dei fratelli è una veste lunga di tela nera con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario con unica medaglia; quella delle Sorelle consiste in una veste di tela azzurro_celeste son un velo per la testa bleu con frontino bianco portante lo stemma della Confratenita.
Per i servizi di pronto soccorso potrà essere consentita una veste bianca munita sul petto dello stemma della Confraternita.
ART.5
La confraternit non può aggregarsi che ad altre Confraternite di Misericordia ai fini spirituali e senza pregiudizio della propria autonomia. Essa è associata di diritto alla Confederazione di Misericordie d'Italia-avente sede in Firenze.
ART.6
Scopodella confraternita è il perfezionamento della vita cristiana degli Iscritti, mediante l'esercizio per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia spirituali e corporali e mediante opere di religione.
ART.7
In particolare provvede alle seguenti opere di carità:
a) trasporto degli infermi;
b) soccorso a persone colpite da infortunio accidentale, anche seguito da morte;
c) prestazione di assistenza notturna agli infermi, muta diletto, corresponsione di aiuti ai malati bisognosi;
d) trasporto delle salme dei propri iscritti al camposanto;
e) trasporto funebre dei poveri
inoltre la Confraternita promuove tutte le opere di Cristiana carità suggerite dal consigliere spirituale, e se ne rende partecipe; assistenza ai vecchi e ai ragazzi, costruzioni di asili per i poveri, ospedali, ambulatori, infermieri, intervento in occasione di pubbliche calamità.
tra le opere di religione cura in particolare:
a) il mantenimento della coscienza cattolica mediante opportune iniziative;
b) la promozione della devozione al S. Patrono e la celebrazione delle feste;
c) lasepoltura nel proprio cimitero, ove la Confraternita lo possieda, dei fratelli e sorelle defunti;
d) il suffragio delle anime dei fratelli defunti con precisi uffici funebri a celebrazione solenne della commemorazione dei defunti del 2 novembre;
e) la partecipazione alle processioni o alle solennità di Sacre funzioni qualora fosse invitata.
ART.8
La confraternita non potrà partecipare né partecipare né adrire a qualunque manifestazione di qualunque genere che esulino dai propri fini, o dal proprio carattere.
ART.9
La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle quote degli iscritti, dalle rednite patrimoniali, dai lasciti o iniziative che non contrastino con lo spirito della Confraternita e da ogni entrata non destinata ad aumentare il patrimonio.
CAPO 2_REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI:
ART.10
Per essere iscritti alla Confraternita sono necessari i seguenti requisiti:
a) appartenere alla religione cattolica, professarne anche i pubblicamente i precetti e conseguentemente non essere legati ad associazioni o organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cattolici;
b) essere di incensurata condotta e specchiata moralità e non aver riportato condanne infamanti;
ART.11
Per essere iscritto alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato muniti d firma di due Confratelli presentatori. Il Magistrato accetta o respinge la domanda e da comunicazione della sua decisione al postulante senza essere tenuto a motivarla.
ART 12
Gli iscritti si distinguono in:
a) Capi di guardia attivi, emeriti, ad Honorem;
b) Fratelli attivi;
c) Sorelle attive;
d) fratelli aggregati;
e) Sorelle aggregate;
f) aspiranti;
g) piccoli fratelli.
ART.13
I Capi di Guardia attivi sono fratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento a seguito di nomina del Capo di Compagnia, previa prposta del Magistrato, in caso di particolari benemerenze, fra le quali un servizio effettivo non inferiore ad anni dieci. Il grado di Capo di Guardia è a vita.
I Capi di Guardia hanno la direzione e la responsabilità del servizio giornaliero e vengono ripartiti in egual numero per ciascun giorno della settimana.
ART.14
I Capi di Guardia emeriti vengono nominati tra i confratelli  che il Corpo di ompagnia, previa proposta del Magistrato, ritenga meritevoli di tale distinzione. Verranno passati in detto ruolo anche i Capi di Guardia attivi che non possono più svolgere tale servizio.
ART.15
Possono essere nominati Capi di Guardia ad Hoorem, sempreché rivestano i requisitidi cui al precedente art.10, quelle persone che per benemerenze od altro idoneo titolo, il Magistrato ritenga meritevoli; a seguito di detta nomina essi diventano fratelli.
ART.16:
I Fratelli e le Sorelle "Attivi" sono gli iscritti che svolgono il servizio effettivo in tutte le opere di carità e di religione che formano l'attività della Confraternita.
ART.17
Sono obblighi fondamentali dei Fratelli attivi:
a) Presenza in sede in ore determinate, pronti al servizio;
b) nottate a turno in sede o agli infermi;
c) partecipazione ai trasporti funebri;
d) partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità, anche in circostanze eccezionali;
e) prova costante di attaccamento alla Confraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto;
ART.18
Sono obblighi fondamentali delle Sorelle attive:
a) Assistenza notturna alle inferme;
b) mute di letto e di biancheria;
c) assistenza ambulatoriale;
d) assistenza , nel trasporto in autoambulanza, alle puerpere o ad altre ammalate ove sia consigliata la presenza di una donna;
e) manutenzione del guardaroba della Confraternita;
f) visita alle case degli infermi;
g) partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità anche in circostanze eccezionali;
h) prova di costante attaccamento all Confraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto;
ART.19
I Fratelli e le Sorelle aggregati sono gli iscritti da 18 anni in avanti che non hanno obblighi di servizio attivo pur partecipando alle attività fondamentali della Confraternita.
Essi godono di vantaggi spirituali della Confraternita in vita e in morte.
Essi non sono soggetti allo speciale periodo di provo di cui all'ART.20.
ART.20
Gli Aspiranti sono gli iscritti dai 18 ai 40 anni di età, di sesso maschile e femminile che intendono diventare, dopo superato un periodo di prova, attivi. Il periodo di prova non può essere inferiore ad un anno.
ART 21
I "Piccoli Fratelli" sono gli iscritti di sesso maschile e femminile di età compresa tra i 12 e 17 anni compiuti. Essi dovranno distinguersi nella zelante partecipazione a tutte le opere direligione della Confraternita e saranno avviati alle opere di carità consentite alla loro età. Allo scadere del 17 esimo anno di età essi saranno passati aspiranti.
ART.22
Gli iscritti godranno di particolare agevolazione relativamente alle prestazioni sanitarie ed assistenziali della Confraternita, nonché per l'acquisto di loculi nel Cimitero della medesima. Le misure di dette agevolazioni verranno stabilite annualmente dal Magistrato il quale curerà uno speciale trattamento a favore dei Fratelli attivi.
ART.23
Gli iscritti della Confraternita hanno i seguenti diritti:
a) Onoranze funebri consistenti neltrasporto della salma all'Oratorio o alla Chiesa Parrocchiale e quindi al Cimitero con la partecipazione della Confraternita;
b) ufficio funebredi una o più SS. Messe per gli aggregati e di due o più SS. Messe per gli iscritti.
ART.24
La Confraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l'ammissione tra i propri iscritti, di un fratello appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento del di lui domicilio stabile nel territorio della Confraternita, qualora ne sia presentata dall'interessato, la domanda.
L'ammissione è fatta di intesa con la onfraternita di cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.
Il Confratello così ammeso, non potrà per altro usufruire del grado o dei diritti che gli competevano nella Confraternita di di provenienza, salvo diversa decsione del Magistrato. In ogni caso, il confratello appartenente ad altra Confraternita di provenienza, potrà sempre essere ammesso a prendere parte ai servizi di carità, previo consenzo del Governatore.
ART.25
Potranno essere aggragati dopo la morte i defunti di ambo i sessi di cui i familiari desiderano suffragare le anime con le particolari forme che la Confraternita stabilisce per  detta aggregazione.
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
ART.26
Tutti gli iscritti devono:
a) Oosservare rigorosamente lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni emanate dalle Autorità costituite in seno alla Confraternita;
b) Tenere sempre una condotta morale e civile irreprensibile;
c) disimpegnare i servizi con diligenza e con spirito di carita;
d) pagare regolarmente la quota associativa;
ART.27:
Le opere della Confraternita sono gratuite salvo casi speciali previsti dal Regolamento.
Agli iscirri è severamente proibito, nell'esercizio di tali opere, accettare qualsiasi ricompensa.
ART.28
 A promuovere fra gli iscritti una sana emulazione delle opere di carità, il Regolamento potrà stabilire distinzioni o premi.
ART.29
Gli iscriti potranno essere passibili delle seguenti punizioni da parte del Magistrato previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni eventuali discolpe:
a) Ammonizione consistente in un rimprovero effettuato a voce, o per iscritto dal Governatore;
b) Multa nella misura da stabilirsi dal Magistrato;
c) Perdita dei punti di merito;
d) Sospensione;
Contro i suddetti provvedimenti disciplinari, l'interesato potrà presentare opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione,ai conservatori che decidono in via definitiva.
Qualora si tratti del provvedimento di espulsione è competente a decidere solo il Corpo Generale fatto sempre salvo il ricorso dell'espulo ai sensi dell'art. 24 C.C.
ART.30
La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:
a) Ove venga a mancare in qualunque momento uno dei requisiti di cui all'art.10;
b)  Qualora l'iscritto nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato persista nella violazione dei doveri di Confratello;
c) Qualora chi sia in grado di pagare  le contribuzioni persista in stato di morosità delle quote annuali, e dopo che siano rimasti vani due inviti raccomandati.
ART.31
La perdita delle qualità di iscritto implica la contemporanea perdita di ogni diritto sia spirituale che economico verso la Confraternita. La radiazione potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause della radiozione stessa, previa , nuova domanda da presentarsi dal postulante ai sensi dell'ART.2. In caso che venga decisa la riammissione, Il Magistrato deciderà se riconferire i diritti precedenti.
CAPO 3_ IL GOVERNO DELLA CONFRATERNITA
ART.32
Sono organi della Confraternita:
a) Il Corpo Generale di Compagni;
b) Il Magistrato;
c) Il Collegio dei Conservatori;
ART.33
Il Corpo Generale di Compagnia è costituito dagli iscritti alla Confraternita di ambo i sessi e di ogni grado che hanno almeno tre anni di iscrizione e compiuto il 18 esimo anno di età.
ART.34
Il Corpo Genarale si aduna in assemblea generale ordinariamente due volte all'anno precisamente nelle epoche stabilite dalla leggeper l'approvazione del bilancio preventivo e delle variazioni al medesimo e per l'approvazione del conto consuntivo. Esso è convocato dal Magistrato che compila l'ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Governatore o mediante pubblici manifesti o con avviso personale a domicilio. Esso dovrà sempre indicare l'ordine del giorno. Ambedue le forme di convocazione dovranno precedere di almeno cinquegiorni l'assemblea. Nell'assemblea generale non si possono trattare affari  che non siano stati posti precedentemente all'ordine del giorno.
Il Corpo Genrale potrà essere straordinariamente convocato ogni qualvolta il Magistrato lo giudichi necessario o su richiesta scritta rivelta al Magistrato da almeno un decimo degli associati (Art.20 C.C). sarà inoltre convocato ogni qualvolta ne venga fatta esposizione espressa da parte dell'autorità di Vigilanza.
ART.35
Ogni proposta di riforma dello Statuto dovrà essere stata discussa, prima di essere posta all'ordine del giorno, dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori e averne riportato il suffragio.
Essa si considera approvata quando abbia riportato in seno al Corpo Genarale non meno di tre quarti dei voti e successivamente venga ratificata dall'autorità Ecclesiastica nella persona dell'Ordinario Diocesano. Le proposte di riforma dello Statuto dovranno venire inserite nell'ordine del giorno nonchè negli avvisi di convocazione.
ART.36
Il Corpo Generale di Compagnia:
a) aprrova e rende esecutivo qualunque regolamento che si renda necessarioper disciplinare le varie attività della Confraternita;
b) esamina e approva i bilanci di previsione e consuntivi annuali che il Magistrato deve presentare con le norme più sotto descritte;
c) esamina e approva il resoconto morale fatto dal Magistrato sull'andamento del sodalizio;
d) nominail Magistrato secondo le norme dell'Art. 42;
e) delibera sulle spese che eccedono i limiti del bilancio e sulle variazioni delle sstanze patrimoniali
f) nomina, su proposta del Magistrato, i Conservatori, secondo le norme stabilite dall'art.53;
g) delibera su qualunque altra materia che venga sottoposta al suo esame, sia dal Magistrato, sia dal Collegio dei Conservatori;
h) adotta previo, se necessario, il parere degli altri organi interessati e con l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, qualunque altro provvedimento che riguardi direttamente la vita del Sodalizio.
ART.37
affinchè l'Assemblea Generale sia valida occorre:
1) che sia stata convocata dal Magistrato con la regolare osservanza delle norme di cui all'art.34
2) che in prima convocazione sia presete almeno la metà più uno dei fratelli che hanno diritto al voto;
3) in seconda convocazione, la cui data ed ora deve essere stabilita nell'avviso di convocazione con intervallo di almeno tre giorni dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti semprechè tale numero sia superiore almeno del doppio al numero dei componenti del Magistrato. Le votazioni devono avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto. Quando sia richiesto dal Correttore, dal ovaernatore e da almeno 10 confratelli, la votazione avverrà per appello nominale.
In affari concernenti persone, le votazioni si fanno a voti segreti.
Art.38
Nell'Assemblea Generale annuale viene composta una commissione elettorale avente il compito di di presentare la lista dei candidati alla parziale rinnovazione del Magistrato.
Detta commissione è composta dal Correttore, da un onservatore, da un Capo di Guardia attivo, nominati dal Collegio dei Conservatori e da due membri scelti dall'Assemblea.
La lista proposta dalla commissione sarà composta di un numero di candidati doppio eleggibili, rispettando la proporzionale di cui ll'art.42.
I votanti esprimeranno la loro scelta tra i candidati proposti in tale lista.
Art.39
Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Confraternita e in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. Nel caso di non accettazione viene proclamato il sucessivo al rinunziante che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art.40
Dichiarate chiuse le votazioni, la Commissione procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti ai quali darà immediata comunicazione scritta.
Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio la domenica seguente le elezioni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche del Magistrato.
Art.41
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e viene eletto dall'Assemblea Generale.
Art.42
Il Magistrato è composto da nove membri. I fratelli Aggregati non potranno essere in numero superiore ad un terzo dei componenti il Magistrato. Tutti gli appartenenti al Magistrato dovranno comunque avere almeno tre anni di anzianità di iscrizione.
Art.43
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti o discendenti, fratelli, parenti ed affini entro il quarto grado. Non sono eleggibili nel Magistrato stipendiati, o salariati della Confraternita.
Art.44
Il Magistrato nomina nel suo seno:
a) il Governatore
b) il Vice Governatore
c) il Cancelliere
d) il Tesoriere
Art.45
ono membri di diritto del Magistarto:
a) il Correttore
b) l'ispettore dei Servizi
c) la Capo gruppo delle Sorelle Attive
d) il Maestro dei Piccoli Fratelli
I suddetti quattro membri si aggiungono ai nove membri di cui all'art.42
Art.46
I componenti del Magistrato durano in carica tre anni salvola parziale rinnovazione annua di un terzo di cui all'art.seguente e possono essere rieletti. Nel caso di generale rinnovazione la sorte determinerà per i primi due anni coloro che dovranno uscire di carica
Art. 47
Il Corpo Generale in sede di assemblea annuale ai sensi dell'asrt.36 procede alla rinnovazione del terzo dei componenti il Magistratoche è scaduto per compiuto triennio, esclusi comunque da detta rinnovazione i membri di diritto fino a quando ricoprano la rispettiva carica principale.
I nuovi eletti dovranno essere scelti nella proporzione di cui all'art.42
Art.48
Se durante il triennio viene a mancare alcuno dei dei componenti il Magistrato, subenra chi riportò magior numero di voti nelle ultie elezioni e questo rimane in carica finchè vi sarebbe rimasto il Confratello da lui surrogato sempre rispettando la norma dell'Art.42.
Art.49
Decade dall'ufficio chi perde una delle qualità inerenti alla nomina o non intervenga a tre adunanze consecutive senza aver addotto motivi di legittimo impedimento. La decadenza è proposta dal Magistrato e dai Conservatori al Corpo Generale.
Art.50
Il Magistarto si aduna ordinariament almeno ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo credano opportuno il Correttore, il Governatore o almeno la metà dei componenti il Magistrato.
Art.51
Le deliberazioni del Magistrato che è validamente deliberante ed operante con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Nelle deliberazioni relative a persone (comprese le accettazioni di domande) si procede a voto segreto. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati i Membri che, avendo interesse giusta l'art.15 della Legge 17/7/1890 n.6972, non possono prendere parte alle deliberazione.
Art.52
Le attribuzioni del Magistrato sono le seguenti:
a) ammettere, dopo conveniente esame delle qualità personali, i postulanti alla onfraternita;
b) passare agli aspiranti Fratelli attivi;
c) invitare i Fratelli morosi al pagamento delle quote, concedere dilazioni e disporre sanzioni;
d) depennare dai ruoli della Confraternita coloro che hanno perduto requisiti necessari per appartenervi;
e) applicare, con deliberazione scritta, le punizioni disciplinari agli iscritti che abbiano commesso mancanze, secondo le nrme prescritte dall'art.31 esclusa l'espulsione riservata al Corpo Generale;
f) concedere e assegnare premi;
g) nominare, sospendere, multare gli inservienti o licenziarli e fissarne lo stipendio e determinare il lavoro che essi debbono disimpegnare;
h) sopraintendere al buon andamento di tutti i servizi;
i) creare e sorvegliare le Commission, le Amministrazioni e opere speciali che dipendono dalla Misericordia;
l) stabilire le beneficienze ed elargire;
m) compilare i regolamenti interni o modificarli per presentarli all'Assemblea;
n) indire le adunanze generali e compilare l'ordine del giorno;
o) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
p) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
q) deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'Istituzione determinando la spesa entro i limiti del bilancio e convogliarne l'esecuzione;
r) deliberare su accettazione di eredità, legati, da farsi sempre con benefcio d'inventario, beneficienze;
s) sostenere liti e concordare transazioni, queste ultime fino alla competenza per valore delle Preture nell'interese del odalizio, o nominare i rispettivi patroni in giudizio;
t) prenedere d'urgenza tutti quei provedimenti che appaiono indispensabili nell'interesse del pio Sodalizio, salvo la ratifica del Corpo di Compagnia;
u) compiere ogni altra funzione o esercitare qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altra Autorità della Confraternita;
Il collegio dei Conservatori
Art.53
Il Collegio dei Conservatori costituisce il consesso più eminente del Sodalizio. Esso è composto dal Correttore e da altri quattro Membri eletti dal Corpo Generale di Compagnia. L'elezione di ogni Membro avviene su una terna proposta dal Magistrato, che la forma scegliendone i componenti fra i fratelli più anziani, più affezionati alla Istituzione e più meritevoli per sefvizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità e per la pubblica stima. Presiede il Collegio dei Conservatori il più anziano di nomina dei membri laici di eso.
Art.54
I Membri laici durano in carica a vita. Il Collegio dei Conservatori si riunisce almeno una volta ogni trimestre. I Conservatori possono partecipare alle adunanze del Magistrato, alle quali dovranno essere sempre invitati.
Art.55
Spetta al Collegio dei Conservatori:
a) Vigilare sull'esatta osservanza e interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;
b) interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto e dei regolamenti in caso di divergenze di pareri;
c)emettere il proprio voto sui regolamenti esu tutte le riforme che si volessero introdurre nell'ordinamento della Confraternita e nell'espletamento delle sue opere;
d) decidere i ricrsi presentati a termine dell'.Art.29 contro i provvedimenti del Magistrato e risolvere le eventuali questioni sottoposte dal Magistrato;
e) sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegna le dimissioni fino alle nuove elezioni.
Capo IV_ Il Correttore
Art.56
 Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano e rappresenta l'Autorità Religiosa. Cura l'osservanza dello spirito religioso nella Confraternita, la preparazione morale e spirituale dei Piccoli Fratelli e degli Aspiranti, alla direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose; vigila sulla buona condotta degli Iscritti e ne curala formazione.
Le deliberazioni he investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per esecutive, dovranno portare sempre la sanzione del Correttore.
Il Governatore
Art.57
Il Governatore è capo rappresentante legale della Confraternita.
Art.58
Sono sue particolari mansioni:
a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogatie del Sodalizio di fronte agli Iscritti, ai terzi a qualunque Autorità costituita;
b) presidiare le Adunanze Generali del Magistrato e delle Commisiioni o Comitati dipendenti dalla Confraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Conservatori) e firmare i relativi verbali;
c) indire le Adunanze Generali nelle forme prescritte del Magistrato;
d) esporre all'Assemblea il resoconto morale della Istituzione e i bilanci;
e) riunire il Magistrato secondo quanto previsto dall'Art.50;
f) compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita salvo ratifica del Magistarto;
g) vegliare sull'osservanza dei capitoli del presente Statuto e dei regolamenti;
h) concedere in caso d'urgenza sussidi straordinari a Fratelli indigenti o infermi;
i) sospendere in via d'urgenza i fratelli dall'esercitazione dlle opere e i salariati dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per provvedimenti definitivi;
l) firmare congiuntamente al Cancelliere i Mandanti di entrate e di uscita;
m) curare ongiuntamente al Cancelliere la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili el Sodalizio dei quali è consegnatario;
n) attuare le deliberazioni del Magistrato e del Corpo Generale di Compagni;
o) adottare ogni misura o provvedimento non contemplato nei presenti capitoli salvo sempre ratifica del Collegio dei Conservatori e dell'Assemble.
ll cancelliere
Art.60
Il cancelliere rdige e firma i verbali nelle adunanze del Corpo Generale, del Magistrato, dei Conservatori e della Commissione Elettorale. E' consegnatrio dell'Archivio della Confraternitae svolge servizi di segreteria.
Redige e mantiene in esatto ordine i ruoli dei fratelli e sorelle attvi, degli Aspirnti, dei Piccoli Fratelli, degli aggregati, dei nottanti e dei mitanti. Tutti i suddetti ruoli sarano affissi nella sede col numero progressivo spettante a ciascun iscritto allo scopo dideterminare l'anzianità.
Alla fine di ogni anno il Cancelliere fa rapporto al Governatore delle rassegne dei fratelli e tutte le volte che ne sia il caso fa il rapporto delle ammonizioni inflitte ai trasgressori dei regolamenti, coadiuva il Tesoriere nella preparazione, per Il Magistrato, degli elementi necessari alla relazione del bilancio preventivo e consecutivo.
Può essere caodiuvato da un Vie Cancelliere.
Il Tesoriere
Art.61
Il Tesoriere tiene la cassa della onfraternita ed ha il compito di tutti i pagamenti per conto della medesima da effettuarsi sui mandati firmati come dall'Art.58 lettera l.
il tesoriere presenta cauzione la cui misura deve essere determinata dal Magistrato e rieduta ogni treinnio. La rlativa delibera dovrà essere ai sensi dilegge.
Esige o direttamente o a mezzo del Servo o di un Esattore le tasse di tutti gli iscritti.
Tiene in perfetta regola l'Amministrazione, il ruolo di esenzione delle tasse e il libro di entrate e di uscite a continua disposizione del Magistrato. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma.
Art.62
Il Tesoriere dovrà servirsi, per la custodia del denaro, di un Istituto di Credito designato dal Magistrato. Dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di amministrazione e contabilità per le "Istituzioni Pubbliche di assistenza e Beneficenza" di cui alla legge 17 luglio 1890 n.6972 modificata ed integrata con il R.D 30612-1923 n.2341.
L'Ispettore dei Servizi
Art.63
L'Ispettore dei Servizi ha la direzione del servizio di carità e pertanto:
a) tiene in consegna i ruoli delle squadre e fa rapporto di quanto si riferisce al servizio;
b) riceve i rapporti dei Capi di Guardia di servizio;
c) registra le rassegne i punti di merito, forma i turni e distribuisce servizi;
d) forma la graduatoria di merito degli aspiranti per il passaggio ad attivi da presentare al Magistarto;
e) controlla l'andamento dei servizi in modo che procedano con scrupolosa esattezza. L'Ispettore dei Servizi è nominato dal Magistrato fra i Capi di Guardia attivi, cura in carica tre anni e può essere rieletto. In sua assenza la direzione dei servizi viene assunta dal Capo di Guardia più Anziano.
Il Capo gruppo delle Sorelle
Art.64
La Capo Gruppo delle Sorelle Attive sopraintenderà su ogni servizio afidato alle sorelle, ne curerà la preparazione morale, e registrerà i punti di merito, per ogni servizio eseguito, nell'apposito registro di cui curerà la onservazione.
E' nominata dal Magistrato su una terna di nomi presentata dalle componenti il gruppo, dura in carica tre anni e può essere rieletta.
Il Maestro dei Piccoli Fratelli
Art.65
Il Maestro dei piccoli fratelli è Capo di guardia nominato dal Magistrato, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso cura la preparazione dei giovani Confratelli e il loro graduale addestramento nelle opere di carità e nei servizi. Segnala al Magistrato gli elementi più meritevoli per eventuali riconoscimenti e forma la graduatoria di merito per il passaggio ad aspirante.
Disposizioni Generali
Art.66
Ogni adunanza o riunione dovrà essere aperta e chiusa cn la preghiera di rito.
Art.67
La Confraterita redigerà e completamento delle norme del presenteStatuto, un regoamento, il cui testo, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea, dovrà essere ratificata dal Magistrato Confederale.
La pianta organica e le modalità, i doveri, i diritti e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno.
Art.68
Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservino, per quanto rivestano il carattere di opera pia della Confraternita le disposizion legislative e regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Assistenza e Beneficienza Pubblica.
Art.69
Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale dedotto il capitale versato e quanto altro deducibile a norma di legge, sarà devoluto a scopo di pubblica utilità del quale scopo è competente a deciderela On.le Amministrazione dell'Interno.
Disposizioni Transitorie
Art.70
I Fratelli di qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in orza delle norme statutarie del tempo.

 

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